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Nuovo regime tributario dei compensi agli sportivi dilettanti


A cura di ASSIST

Con l’approvazione del collegato fiscale alla finanziaria (legge 21/11/200 n.342, pubblicata in G.U. n. 276 del 25/11/2000), viene modificato il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti.

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Il provvedimento è entrato in vigore il 10 dicembre 2000 e soltanto a partire da tale data si dovranno applicare le nuove disposizione tributarie contenute nell’art. 37 concernenti le società sportive dilettantistiche.

Le lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 37 sostituiscono la lettera m) contenuta nel comma 1 dell’art. 81 e il comma 2 dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi (in seguito TUIR), riportando così l’intera disciplina delle somme erogate nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nell’ambito del TUIR; in linea con questa impostazione normativa il comma 3 del citato art. 37 abroga la legge 25/3/86 n. 80 recante il trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportiva dilettantistica.

Ecco di seguito le principali novità:

ØQualificazione dei redditi

Nella sua nuova formulazione la lettera m) dell’art. 81 del TUIR, qualifica come redditi diversi non solo le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa (già inquadrati tra tali fattispecie nella precedente formulazione) ma anche i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Considerare così il reddito, implica delle novità, nello specifico: 

·Premi: con la nuova disposizione rientrano nei redditi diversi soggetti al nuovo regime anche i premi erogati agli sportivi dilettanti; pertanto non dovrebbe essere più applicabile l’art. 30 del DPR 600/73 che prevedeva l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% ai premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive. 

·trattamento previdenziale: l’inserimento di questi compensi tra i redditi diversi non può che comportare la loro esclusione dalla contribuzione INPS e dall’obbligo dell’assicurazione INAIL. Prima di tale disposizione, infatti, il Ministero (si veda la guida al contribuente n. 8 del mese di febbraio 2000) e l’INPS (circolare n. 121 del 27/6/2000) ritenevano che i proventi in questione, in quanto qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, implicavano la contribuzione previdenziale. 

·Ai fini IRAP: tutti i compensi erogati, in quanto inquadrati fra i redditi diversi di cui alla lettera m) dell’art. 81, saranno non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per gli enti che svolgono anche attività commerciale (art. 11 D. Lgs. 15/12/97 n. 446) e pertanto non deducibili. 

ØApplicazione della norma

Dalla formulazione della nuova disposizione in esame emerge una notevole limitazione dell’ambito di applicazione del regime agevolato.

Questo regime, infatti, potrà essere applicato SOLTANTO ai compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, quindi agli atleti, allenatori, preparatori atletici, ecc.

Prima, invece il comma 4 dell’art. 25 della L. 133/99 consentiva l’applicazione del regime agevolativo a tutti i compensi inerenti la promozione dell’attività sportiva dilettantistica.

La stessa C.M. 207/E elimina ogni ambiguità e precisa che non sono considerati dal regime agevolato di cui all’art. 37 tutti i compensi corrisposti a fronte di attività amministrative e/o di gestione 

ØSpecifiche dell’Agevolazione

Come detto l’art. 37 del collegato sostituisce il comma 2 dell’art. 83 del TUIR il quale stabilisce che: 

·Non vengono calcolate nel reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio. Al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo prestatore d’opera; 

·Sulla parte di emolumenti che eccede i 10 milioni, il sodalizio sportivo dovrà operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF (attualmente 18.5% art. 11 TUIR) maggiorata delle addizionali di partecipazione all’IRPEF regionali (attualmente 0.9%) e comunali (ove previste). 

·Non sono imponibili le somme erogate agli sportivi dilettanti ai sensi dell’art. 81 lett. m) fino al limite per ciascuno periodo di imposta di L. 10 milioni; tale limite è riferito allasomma complessiva di tutti gli emolumenti percepiti dallo sportivo, anche da più sodalizi, nel corso dell’anno solare; scompare il limite di L. 90.000 che era prima fissato per ogni singola prestazione. 

·Questa ritenuta viene operata a titolo d’imposta (vale a dire definitiva) per la parte dei redditi in questione che eccede i 10 milioni fino a 40 milioni di lire, mentre è a titolo di acconto per la parte di redditi che eccede i 40 milioni. 

Questo esempio è contenuto nella C.M.207/E:

nel caso in cui un atleta percepisca compensi di cui all’art. 81 lett. m) del TUIR per un importo complessivo di L. 75 milioni si avrà la seguente situazione:


 
i primi 10 milioni
Nessuna imposizione perchétotalmente esenti
Da non indicare nel modello 740 unico del soggetto del percettore
per40 milioni
La società erogante effettuerà la ritenuta del 18.5% (oltre addizionali) a titolo di imposta definitiva
Entreranno nel 740 unico del percettore solo per determinare l’aliquota da applicare ad altri eventuali redditi
I restanti25 milioni (eccedenti i 40+10)
La società erogante effettuerà la ritenuta del 18.5% (oltre addizionali) a titolo di acconto
Il percettore dovrà quindi calcolare in sede di compilazione del modello 740 unico le ulteriori imposte dovute secondo il normale criterio di progressività


 


ØAdempimenti e formalità

In assenza di eventuali Decreti ministeriali si ritiene valida la disciplina riferita agli obblighi di documentazione presente nei commi 2 e 3 del D.M. 473/99 (emesso proprio per l’entrata in vigore della L. 133/99), quindi l’atleta dovrà auto certificare eventuali compensi della stessa natura, percepiti da altri soggetti, la società dovrà certificare all’atleta tutte le somme ad esso corrisposte nell’ambito del periodo di imposta (anche quelle non soggette a ritenuta) e dovrà presentare la dichiarazione dei sostenuti di imposta (modello 770) 

ØComportamenti tenuti fino all’entrata in vigore del Collegato

La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000, tuttavia la norma (art. 37) fa salvi tutti gli atti adottati prima della data di entrata in vigore del Collegato (fino al 10 dicembre 2000) a condizione che il comportamento avuto sia conforme alle disposizioni contenute nell’art. 25 della L. 133/99 e al D.M. 473/99.

Pertanto: 

·non saranno rimborsate imposte relativamente alle somme percepite prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, applicate all’importo compreso fra L. 6.000.000 e 10.000.000 

·non saranno recuperate imposte per le somme si importo superiore a 40.000.000 assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta prima dell’entrata in vigore della Legge