Nuovo
regime tributario dei compensi agli sportivi dilettanti
A
cura di ASSIST
Con
l’approvazione del collegato fiscale alla finanziaria (legge 21/11/200
n.342, pubblicata in G.U. n. 276 del 25/11/2000), viene modificato il
trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti.
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Il
provvedimento è entrato in vigore il 10 dicembre 2000 e soltanto
a partire da tale data si dovranno applicare le nuove disposizione tributarie
contenute nell’art. 37 concernenti le società sportive dilettantistiche.
Le
lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 37 sostituiscono la lettera m) contenuta
nel comma 1 dell’art. 81 e il comma 2 dell’art. 83 del testo unico delle
imposte sui redditi (in seguito TUIR), riportando così l’intera
disciplina delle somme erogate nell’esercizio diretto di attività
sportiva dilettantistica nell’ambito del TUIR; in linea con questa impostazione
normativa il comma 3 del citato art. 37 abroga la legge 25/3/86 n. 80 recante
il trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività
sportiva dilettantistica.
Ecco
di seguito le principali novità:
ØQualificazione
dei redditi
Nella
sua nuova formulazione la lettera m) dell’art. 81 del TUIR, qualifica come
redditi
diversi non solo le indennità di trasferta e i rimborsi
forfetari di spesa (già inquadrati tra tali fattispecie nella precedente
formulazione) ma anche i premi e i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche.
Considerare
così il reddito, implica delle novità, nello specifico:
·Premi:
con la nuova disposizione rientrano nei redditi diversi soggetti al nuovo
regime anche i premi erogati agli sportivi dilettanti; pertanto non dovrebbe
essere più applicabile l’art. 30 del DPR 600/73 che prevedeva l’applicazione
di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% ai premi corrisposti
in occasione di manifestazioni sportive.
·trattamento
previdenziale:
l’inserimento di questi compensi tra i redditi diversi non può che
comportare la loro esclusione dalla contribuzione INPS e dall’obbligo dell’assicurazione
INAIL. Prima di tale disposizione, infatti, il Ministero (si veda la guida
al contribuente n. 8 del mese di febbraio 2000) e l’INPS (circolare n.
121 del 27/6/2000) ritenevano che i proventi in questione, in quanto qualificati
come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
implicavano la contribuzione previdenziale.
·Ai
fini
IRAP:
tutti i compensi erogati, in quanto inquadrati fra i redditi diversi di
cui alla lettera m) dell’art. 81, saranno non rilevanti ai fini
della determinazione della base imponibile IRAP per gli enti che svolgono
anche attività commerciale (art. 11 D. Lgs. 15/12/97 n. 446) e pertanto
non deducibili.
ØApplicazione
della norma
Dalla
formulazione della nuova disposizione in esame emerge una notevole limitazione
dell’ambito di applicazione del regime agevolato.
Questo
regime, infatti, potrà essere applicato SOLTANTO ai compensi corrisposti
nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche, quindi agli atleti,
allenatori, preparatori atletici, ecc.
Prima,
invece il comma 4 dell’art. 25 della L. 133/99 consentiva l’applicazione
del regime agevolativo a tutti i compensi inerenti la promozione dell’attività
sportiva dilettantistica.
La
stessa C.M. 207/E elimina ogni ambiguità e precisa che non sono
considerati dal regime agevolato di cui all’art. 37 tutti i compensi corrisposti
a fronte di attività amministrative e/o di gestione
ØSpecifiche
dell’Agevolazione
Come
detto l’art. 37 del collegato sostituisce il comma 2 dell’art. 83 del TUIR
il quale stabilisce che:
·Non
vengono calcolate nel reddito i rimborsi di spese documentate relative
al vitto, all’alloggio.
Al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo prestatore d’opera;
·Sulla
parte di emolumenti che eccede i 10 milioni,
il
sodalizio sportivo dovrà operare, con obbligo di rivalsa,
una
ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di
reddito ai fini IRPEF (attualmente 18.5% art. 11 TUIR) maggiorata
delle addizionali di partecipazione all’IRPEF regionali (attualmente 0.9%)
e comunali (ove previste).
·Non
sono imponibili le somme erogate agli sportivi dilettanti
ai sensi dell’art. 81 lett. m) fino al limite per ciascuno periodo
di imposta di L. 10 milioni; tale limite è riferito allasomma
complessiva di tutti gli emolumenti percepiti dallo sportivo, anche da
più sodalizi, nel corso dell’anno solare; scompare il limite di
L. 90.000 che era prima fissato per ogni singola prestazione.
·Questa
ritenuta viene operata a titolo d’imposta
(vale a dire definitiva) per la parte dei redditi in questione che eccede
i 10 milioni fino a 40 milioni di lire, mentre è a titolo di
acconto per la parte di redditi che eccede i 40 milioni.
Questo
esempio è contenuto nella C.M.207/E:
nel
caso in cui un atleta percepisca compensi di cui all’art. 81 lett. m) del
TUIR per un importo complessivo di L. 75 milioni si avrà la seguente
situazione:
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Nessuna
imposizione perchétotalmente
esenti
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Da
non indicare nel modello 740 unico del soggetto del percettore
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La
società erogante effettuerà la ritenuta del 18.5%
(oltre addizionali) a titolo di imposta definitiva
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Entreranno
nel 740 unico del percettore solo per determinare l’aliquota da applicare
ad altri eventuali redditi
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La
società erogante effettuerà la ritenuta del 18.5% (oltre
addizionali) a titolo di acconto
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Il
percettore
dovrà quindi calcolare in sede di compilazione del modello 740
unico le ulteriori imposte dovute secondo il normale criterio di progressività
|
ØAdempimenti
e formalità
In
assenza di eventuali Decreti ministeriali si ritiene valida la disciplina
riferita agli obblighi di documentazione presente nei commi 2 e 3 del D.M.
473/99 (emesso proprio per l’entrata in vigore della L. 133/99), quindi
l’atleta dovrà auto certificare eventuali compensi della stessa
natura, percepiti da altri soggetti, la società dovrà
certificare all’atleta tutte le somme ad esso corrisposte nell’ambito del
periodo di imposta (anche quelle non soggette a ritenuta) e dovrà
presentare la dichiarazione dei sostenuti di imposta (modello 770)
ØComportamenti
tenuti fino all’entrata in vigore del Collegato
La
nuova disciplina si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000, tuttavia la
norma (art. 37) fa salvi tutti gli atti adottati prima della data di entrata
in vigore del Collegato (fino al 10 dicembre 2000) a condizione che il
comportamento avuto sia conforme alle disposizioni contenute nell’art.
25 della L. 133/99 e al D.M. 473/99.
Pertanto:
·non
saranno rimborsate imposte relativamente alle somme percepite prima dell’entrata
in vigore delle nuove disposizioni, applicate all’importo compreso fra
L. 6.000.000 e 10.000.000
·non
saranno recuperate imposte per le somme si importo superiore a 40.000.000
assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta prima dell’entrata
in vigore della Legge