CALCIO A CINQUE FEMMINILE – caso Reggina, il Giudice Sportivo decreta lo
0-6 a tavolino per il Planet Sport
Avevamo scritto che uno solo, tra i risultati della prima giornata di gare
della Coppa Italia di calcio a cinque femminile, costituiva una sorpresa.
Si trattava, tra l’altro, del punteggio più largo, con la Pro Reggina
97 che aveva superato per 13-1 le pugliesi del Planet Sport.
La squadra pugliese, dal canto suo, aveva proposto reclamo basato sulla
constatazione che alcune delle atlete scese in campo contro di loro avevano
partecipato in mattinata alla gara valida per il Campionato di Serie B
(calcio femminile).
Ebbene, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque ha preso
in esame il reclamo, richiesti gli atti alla Divisione Calcio Femminile,
quindi ha ribaltato il 13-1 del campo con un 0-6 a tavolino. Riportiamo
di seguito sia la decisione del G.S. che, per chi non sapesse dove andarli
a cercare, gli articoli del codice di giustizia sportiva e delle n.o.i.f.
che hanno determinato l’esito del ricorso.
Solo il risultato della gara di ritorno ci dirà se le pugliesi
del Placet Sport, pur giocando in casa, sapranno difendere questo 6-0 esterno
nei confronti di una squadra che, in fin dei conti, sul campo aveva loro
segnato tredici reti. Oppure se la Reggina potrà ribaltare questo
risultat negativo sul campo, dovendo andare in trasferta e non potendo
impiegare (immaginiamo) una parte delle sue giocatrici migliori.
Questa la sentenza del G.S. tratta dal C.U. n° 224 della Divisione
Calcio a Cinque :
PRO REGGINA 97 - PLANET SPORT CORSANO
Reclamo proposto dalla società PLANET SPORT CORSANO avverso
l'esito della gara PRO REGGINA 97 - PLANET SPORT CORSANO del 18/01/2004.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,
osserva:
con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della
società PRO REGGINA 97 venga comminata la punizione sportiva della
perdita della gara col punteggio di 0-6, ai sensi dell'art.12 co.5 lett.
c) del C.G.S., sostenendo che alcune delle giocatrici della società
PRO REGGINA 97, nella medesima giornata, avrebbero preso parte, oltre che
alla gara in questione, ad un incontro del campionato di Serie B girone
D di calcio a 11, contravvenendo così al disposto dell'art.34 co.2
delle N.O.I.F., che vieta esplicitamente tale condotta. Le calciatrici
in questione sarebbero CORIO ANTONELLA, PLATEROTI VERONICA, SICLARI VALENTINA,
CASILE ROBERTA, ARENA ZAIRA e PARISI BARBARA che sono state schierate nella
gara in esame tra le file della società PRO REGGINA 97.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio Femminile e
dall'acquisizione dell'elenco dei partecipanti all'incontro di Serie B:
PRO REGGINA 97 - C.F. MARSALA, risultano inseriti nell'elenco dei calciatori
presentato all'arbitro dalla società PRO REGGINA 97 per l'incontro
programmato a Pellaro il 18/01/2004 le seguenti calciatrici: CORIO ANTONELLA,
PLATEROTI VERONICA, SICLARI VALENTINA, CASILE ROBERTA, ARENA ZAIRA mentre
PARISI BARBARA, indicata in distinta col numero 13, non è dato sapere
se sia subentrata o meno a qualche compagna di squadra nel corso dell'incontro.
P.Q.M.
Visti gli artt.34 delle N.O.I.F., 12, 24, 31, 34 del C.G.S. decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società PRO REGGINA
97 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6
ai sensi della comminatoria prevista dall'art.12 co.5 lett.c);
b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
C.G.S. - Art. 12 (Sanzioni inerenti alla disputa delle gare)
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla
società che:
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle
disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione
della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente
utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata
all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.
N.O.I.F- - Art. 34 (Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare)
2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più
di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui
Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente,
che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.
Gianluca Mascetti