CALCIO A CINQUE FEMMINILE – caso Reggina, il Giudice Sportivo decreta lo 0-6 a tavolino per il Planet Sport

Avevamo scritto che uno solo, tra i risultati della prima giornata di gare della Coppa Italia di calcio a cinque femminile, costituiva una sorpresa. Si trattava, tra l’altro, del punteggio più largo, con la Pro Reggina 97 che aveva superato per 13-1 le pugliesi del Planet Sport.
La squadra pugliese, dal canto suo, aveva proposto reclamo basato sulla constatazione che alcune delle atlete scese in campo contro di loro avevano partecipato in mattinata alla gara valida per il Campionato di Serie B (calcio femminile).
Ebbene, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque ha preso in esame il reclamo, richiesti gli atti alla Divisione Calcio Femminile, quindi ha ribaltato il 13-1 del campo con un 0-6 a tavolino. Riportiamo di seguito sia la decisione del G.S. che, per chi non sapesse dove andarli a cercare, gli articoli del codice di giustizia sportiva e delle n.o.i.f. che hanno determinato l’esito del ricorso.
Solo il risultato della gara di ritorno ci dirà se le pugliesi del Placet Sport, pur giocando in casa, sapranno difendere questo 6-0 esterno nei confronti di una squadra che, in fin dei conti, sul campo aveva loro segnato tredici reti. Oppure se la Reggina potrà ribaltare questo risultat negativo sul campo, dovendo andare in trasferta e non potendo impiegare (immaginiamo) una parte delle sue giocatrici migliori.

Questa la sentenza del G.S. tratta dal C.U. n° 224 della Divisione Calcio a Cinque :

PRO REGGINA 97 - PLANET SPORT CORSANO
Reclamo proposto dalla società PLANET SPORT CORSANO avverso l'esito della gara PRO REGGINA 97 - PLANET SPORT CORSANO del 18/01/2004.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:
con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della società PRO REGGINA 97 venga comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, ai sensi dell'art.12 co.5 lett. c) del C.G.S., sostenendo che alcune delle giocatrici della società PRO REGGINA 97, nella medesima giornata, avrebbero preso parte, oltre che alla gara in questione, ad un incontro del campionato di Serie B girone D di calcio a 11, contravvenendo così al disposto dell'art.34 co.2 delle N.O.I.F., che vieta esplicitamente tale condotta. Le calciatrici in questione sarebbero CORIO ANTONELLA, PLATEROTI VERONICA, SICLARI VALENTINA, CASILE ROBERTA, ARENA ZAIRA e PARISI BARBARA che sono state schierate nella gara in esame tra le file della società PRO REGGINA 97.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio Femminile e dall'acquisizione dell'elenco dei partecipanti all'incontro di Serie B: PRO REGGINA 97 - C.F. MARSALA, risultano inseriti nell'elenco dei calciatori presentato all'arbitro dalla società PRO REGGINA 97 per l'incontro programmato a Pellaro il 18/01/2004 le seguenti calciatrici: CORIO ANTONELLA, PLATEROTI VERONICA, SICLARI VALENTINA, CASILE ROBERTA, ARENA ZAIRA mentre PARISI BARBARA, indicata in distinta col numero 13, non è dato sapere se sia subentrata o meno a qualche compagna di squadra nel corso dell'incontro.
P.Q.M.
Visti gli artt.34 delle N.O.I.F., 12, 24, 31, 34 del C.G.S. decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società PRO REGGINA 97 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 ai sensi della comminatoria prevista dall'art.12 co.5 lett.c);
b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
 

C.G.S. - Art. 12 (Sanzioni inerenti alla disputa delle gare)

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

N.O.I.F- - Art. 34 (Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare)

2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

Gianluca Mascetti