...E IO PAGO!

Che il dilettantismo fosse anacronistico l'avevamo capito più o meno tutti (ma a pensarci bene è mai veramente esistito?). Comunque sia da quest'anno si farà un passo avanti  verso la trasparenza, rendendo obbligatoria la stipulazione di un contratto economico fra calciatrici e società partecipanti ai tornei nazionali. Come al solito andiamo a leggere le nuove norme (NOIF) della FIGC e cerchiamo di commentarle..

Art. 29
I “non professionisti”
1) Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa.
2) Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3) Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta evoci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.


Fin qui niente da dire: possiamo rallegrarci del fatto che la nuova norma non lascia intendere che le donne e i praticanti del calcio a 5 debbano essere dilettanti per definizione, ma lo sono soltanto perchè all'interno della LND. L'accordo economico è indicato per adesso soltanto come una possibilità e non come un dovere.

Art. 94 ter
Accordi economici per i calciatori deiCampionati Nazionali della L.N.D. e svincoloper morosità
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”,ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.


Si ribadisce che i calciatori e le calciatrici dilettanti non sono lavoratori. Compare la parola "calciatrici"!


2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali –fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispettodella legislazione fiscale vigente, e dovranno essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura di entrambe le parti, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.


Ecco, qui cominciamo a capire che tali accordi annuali sono obbligatori: "devono sottoscrivere"....
"Gli stessi" si riferisce a calciatori e calciatrici di società che partecipano ai campionati nazionali della LND, quindi le calciatrici di serie A, serie A2 e serie B. Non ci sono altre specificazioni, quindi tale "dovere" riguarda anche le ragazze delle seconde squadre, e dell'under 20. Non credo che riguardi invece le tesserate SGS ma su questo gradirei anche altre opinioni più competenti (dato che è possibile che una tesserata SGS giochi in un campionato nazionale LND).


3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione all’attività stagionale dei Campionati Nazionali della L.N.D., potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta, secondo l’ammontare massimo di cui al comma quarto (euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori a euro 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000, n. 342.
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati nazionali, possono concordare l’erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in casodi trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati regionali.


Vengono posti dei tetti sulle cifre da prendere in considerazione. Siamo pur sempre dilettanti!


8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.


Non si può fare i furbi e depositare più contratti sotto i tetti prefissati (ma che poi li superino nel totale).


9. Ove sia stata concordata l’erogazione di una somma annuale lorda, ed il calciatore e la calciatrice vantino un credito pari, rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della somma risultante dall’accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente Commissione dellaL.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 21 bis del relativo Regolamento.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione della L.N.D., nei termini e conle modalità stabilite dal relativo Regolamento.
11. Le Società soccombenti sono tenute a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro iltermine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni sono divenute definitive.In caso di inottemperanza delle Società entro il termine di cui sopra, i calciatori/calciatrici possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche.


La formalizzazione del "se non paghi me ne vado"....
Non è però ancora chiaro quello che succederebbe se una calciatrice di A, A2 o B non sottoscrivesse un accordo economico. Non essendoci altre specificazioni dobbiamo intendere che il tesseramento risulterebbe nullo. Non è chiara la modalità col quale il tesseramento verrebbe annullato (su istanza, automaticamente, immediatamente?). Anche su questo speriamo di saperne di più prossimamente.
Intanto ecco un fac-simile di accordo in formato pdf