NON PASSA LA STRANIERA!

Ultimo aggiornamento agosto 2004: la novità sostanziale sta nel fatto che prima si dovevano presentare il certificato di residenza o in alternativa il permesso di soggiorno, adesso entrambi.

NUOVO TESTO Art. 40 NOIF
Limitazioni del tesseramento calciatori
I punti dall'1 al 10 sono invariati
11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
a) la qualifica di “non professionista”risultante dal “transfert internazionale”;
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa. Provincia o di Provincia limitrofa.
2. Calciatori comunitari:
a) la qualifica di “non professionista”risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedentipunti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagionesportiva;

3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.

a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero.Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
11bis) I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.Il tesseramento decorre dalla data dicomunicazione della F.I.G.C. e, per icalciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva

Il punto 12 è invariato.



La FIGC ci fornisce anche una circolare datata 30 giugno 2004, in cui viene spiegato in modo dettagliato quali documenti occorrono per tesserare le straniere.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

A) PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI CHE SONO O CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La “Richiesta di Tesseramento” potrà essere effettuata dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2004 allegando la seguente documentazione:

1. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione; in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato d’iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;

2. Certificato di residenza e copia del permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno, e comunque valido per l’intero periodo del tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia ed il permesso di soggiorno dei genitori;

3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.

B) PER CALCIATORI COMUNITARI CHE SONO O CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La “Richiesta di Tesseramento” potrà essere effettuata dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2004 allegando la seguente documentazione:

1. Certificato di residenza che, per i minori, deve essere nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa; per i calciatori minori necessita anche lo Stato di Famiglia.

2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.

Il tesseramento dei calciatori di cui ai punti A) e B) decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed ha validità fino al termine della stagione sportiva; tali calciatori non possono essere trasferiti.

C) PER CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI (di età superiore a 16 anni) MAI TESSERATI CON SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE

La “Richiesta di Tesseramento” potrà essere effettuata dal 1° Luglio 2004 al 31 Marzo 2005 per i calciatori maggiorenni, e dal 1° Luglio 2004 al 30 Giugno 2005 per i calciatori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, allegando la seguente documentazione:

1. Certificato di residenza attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, se extracomunitari, la copia del permesso di soggiorno valido, almeno, fino al termine della stagione sportiva; il permesso di soggiorno del nucleo familiare del calciatore minore. Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia;

2. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i soli calciatori extracomunitari, avrà validità fino al termine della stagione sportiva; i calciatori extracomunitari non possono essere trasferiti.

In tutti i casi il modulo “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” deve essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere inviato alla F.I.G.C. – UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 - 00198 ROMA

D) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI DAI 14 AI 16 ANNI (giovani dilettanti) MAI TESSERATI PER FEDERAZIONI ESTERE

La “Richiesta di Tesseramento” deve essere presentata dal 1° Luglio 2004 al 30 Giugno 2005, allegando la seguente documentazione.

1) Certificato di residenza e lo stato di famiglia attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, se extracomunitari, anche il permesso di soggiorno del nucleo familiare valido fino al termine della stagione sportiva.

2) La residenza deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e per i calciatori extracomunitari avrà validità fino al termine della stagione sportiva e gli stessi non potranno essere trasferiti.

E) PER I CALCIATORI NATI ALL’ESTERO ED IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA E MAI TESSERATI ALL’ESTERO

La “Richiesta di Tesseramento” deve essere trasmessa all’Ufficio Tesseramento del
Comitato Regionale o della Divisione competente. Tutte le richieste di tesseramento devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento identificativo del soggetto interessato con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza, nonché la dichiarazione dello stesso di non essere mai stato tesserato presso Federazione estera.

Si ribadisce che per tutti i calciatori di età inferiore a 18 anni è necessario allegare alla richiesta di tesseramento il certificato di residenza e lo stato di famiglia.



Riportiamo la normativa che regola l'ingresso delle calciatrici straniere nelle squadre italiane. In questo caso il dilettantismo impone che anche le straniere debbano essere dilettanti, con relativi problemi per il permesso di soggiorno (nel caso di extra-comunitarie). Da vari comunicati ufficiali di inizio stagione 2001/2002:


Calciatori provenienti da Federazioni estera.

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall’art. 40, comma 11, lett. a), b), c), d) ed  e), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6, 7, 7 bis, 8, 9, e 11 dell’art. 40 delle N.O.I.F. i calciatori cittadini italiani, provenienti o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza in Italia e che non siano stati convocati per squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diverse da quella Italiana.
Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza  stabile in Italia, nonché dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella Italiana (art. 40, comma 10, delle N.O.I.F.).


Riportiamo per completezza anche i commi dell'articolo 40 che vengono citati sopra:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F. I. G. C. - IL TESSERAMENTO
Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori
.....
11.Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato:
1) Calciatori extracomunitari:
a) la qualifi ca di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certifi cato di iscrizione
o frequenza a corsi scolastici o assimilabili;
d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
2) Calciatori comunitari:
a) la qualifi ca di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia
limitrofa.
I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.
3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera. Sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica dì” non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero.
12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

Recentemente la LND ha precisato quanto segue (dal comunicato numero 3-2001/2002 del Comitato Regionale Piemonte Val D'Aosta), in merito ai calciatori stranieri che non siano mai stati tesserati nel loro paese di appartenenza, caso insolito ma possibile.

Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti ha inteso precisare quanto segue:
- i calciatori stranieri mai tesserati con Società appartenenti a Federazione estera in possesso di regolare permesso di soggiorno e/o residenza in Italia hanno libero accesso al tesseramento a favore di Società dilettantistiche e che tale vincolo viene considerato a tempo indeterminato;
- il tesseramento dei suddetti calciatori deve essere richiesto alla F.I.G.C. Ufficio Tesseramenti, Via G. Allegri n. 14, 00198 ROMA, inviando la seguente documentazione:
a) modulo di richiesta tesseramento alla F.I.G.C. debitamente compilato e firmato;
b) certificato di residenza in Italia e/o permesso di soggiorno;
c) dichiarazione attestante che il calciatore non è mai stato tesserato per Società appartenente a Federazione estera, debitamente firmata dal calciatore stesso e dal Presidente della Società italiana dilettantistica che ne richiede il tesseramento.
La documentazione di cui sopra sarà sottoposta da accertamenti da parte della F.I.G.C..
Resta inteso che il tesseramento di detti calciatori decorre dalla data di ratifica da parte della F.I.G.C.
Rimangono invariate le disposizioni concernenti il tesseramento dei calciatori provenienti da Federazione estera ed attualmente contenute nell’art. 40 comma 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.