1. Calciatori extracomunitari:11bis) I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.Il tesseramento decorre dalla data dicomunicazione della F.I.G.C. e, per icalciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportivaa) la qualifica di “non professionista”risultante dal “transfert internazionale”;2. Calciatori comunitari:
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa. Provincia o di Provincia limitrofa.a) la qualifica di “non professionista”risultante dal “transfert internazionale”;I calciatori tesserati a norma dei precedentipunti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagionesportiva;
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero.Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
Il punto 12 è invariato.
1. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione; in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato d’iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
2. Certificato di residenza e copia del permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno, e comunque valido per l’intero periodo del tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia ed il permesso di soggiorno dei genitori;
3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.
1. Certificato di residenza che, per i minori, deve essere nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa; per i calciatori minori necessita anche lo Stato di Famiglia.
2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.
Il tesseramento dei calciatori di cui ai punti A) e B) decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. ed ha validità fino al termine della stagione sportiva; tali calciatori non possono essere trasferiti.
1. Certificato di residenza attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, se extracomunitari, la copia del permesso di soggiorno valido, almeno, fino al termine della stagione sportiva; il permesso di soggiorno del nucleo familiare del calciatore minore. Per i minori necessita anche lo Stato di Famiglia;
2. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere.
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i soli calciatori extracomunitari, avrà validità fino al termine della stagione sportiva; i calciatori extracomunitari non possono essere trasferiti.
In tutti i casi il modulo “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” deve essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere inviato alla F.I.G.C. – UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 - 00198 ROMA
1) Certificato di residenza e lo stato di famiglia attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, se extracomunitari, anche il permesso di soggiorno del nucleo familiare valido fino al termine della stagione sportiva.
2) La residenza deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e per i calciatori extracomunitari avrà validità fino al termine della stagione sportiva e gli stessi non potranno essere trasferiti.
Si ribadisce che per tutti i calciatori di età inferiore a 18
anni è necessario allegare alla richiesta di tesseramento il certificato
di residenza e lo stato di famiglia.
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare,
entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente
o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto
previsto dall’art. 40, comma 11, lett. a), b), c), d) ed e), delle
N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento
è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6, 7, 7 bis,
8, 9, e 11 dell’art. 40 delle N.O.I.F. i calciatori cittadini italiani,
provenienti o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente
mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani
nati in Italia, che abbiano la residenza in Italia e che non siano stati
convocati per squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diverse
da quella Italiana.
Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente
la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori,
la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare
sotto la propria responsabilità di non essere mai stati convocati
per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella
Italiana (art. 40, comma 10, delle N.O.I.F.).
1) Calciatori extracomunitari:I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.a) la qualifi ca di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;2) Calciatori comunitari:
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certifi cato di iscrizione
o frequenza a corsi scolastici o assimilabili;
d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.a) la qualifi ca di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia
limitrofa.
3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera. Sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica dì” non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.
a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero.
a) modulo di richiesta tesseramento alla F.I.G.C. debitamente compilato e firmato;La documentazione di cui sopra sarà sottoposta da accertamenti da parte della F.I.G.C..
b) certificato di residenza in Italia e/o permesso di soggiorno;
c) dichiarazione attestante che il calciatore non è mai stato tesserato per Società appartenente a Federazione estera, debitamente firmata dal calciatore stesso e dal Presidente della Società italiana dilettantistica che ne richiede il tesseramento.