Scritto nel luglio 2002, ultimo aggiornamento nel luglio 2003

PIOMBA LIBERA TUTTE...o quasi

Era ora. Il vincolo a vita non esiste più. Cioè esiste sempre però adesso c'è una via di fuga: per ottenerlo basterà avere 25 anni, per ora 29, fra un anno 27, insomma, ad una certa età le calciatrici non saranno più una "proprietà" della società e di fatto potranno andare dove vorranno, a loro discrezione.
Ma andiamo con ordine.
Dal punto di vista, molto parziale, del calcio femminile la storia in breve è la seguente: quando il calcio femminile entrò a far parte della FIGC (gradualmente a partire dai primi anni '80) per le calciatrici esisteva un vincolo quadriennale e un articolo delle NOIF (il 99 bis) che prevedeva dei parametri tipo quelli del premio preparazione. Poi questo "privilegio" per le calciatrici fu cancellato e il vincolo con le società divenne a tempo indeterminato, così come accadeva per i calciatori dilettanti maschi. Insomma, chi firmava negli anni '90, firmava "a vita". E soltanto le società potevano svincolare le calciatrici, il viceversa poteva verificarsi solo in casi speciali che richiedevano, quanto meno, lo stare ferme per un anno (e magari non bastava neppure).
La FIGC ha però dovuto adesso adeguarsi alle direttive europee e abolire il "vincolo a vita". Quello che avverrà sarà una specie di rivoluzione, dato che coinvolgerà tutto il calcio dilettantistico e costringerà le società a riflettere profondamente su come gestire tutte le inedite situazioni che nasceranno da queste nuove norme.
Andiamo a leggere i nuovi articoli delle NOIF che sono già stati introdotti il 14 maggio 2002.

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza
1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o  telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.


Ed ecco la rivoluzione: ad una certa età si è liberi, basta ricordarsi di fare un paio di raccomandate nei tempi giusti. D'altra parte occorre riconoscere che instaurare da subito una norma del genere sarebbe insostenibile per tutto il sistema, perciò si è pensato di stabilire una norma transitoria per permettere alle società di adattarsi un po' alla volta al nuovo regime.

Art. 32 ter
Norma transitoria
1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004.
2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.


Se interpretiamo bene quanto scritto nell'articolo 32 ter le cose dovrebbero funzionare in questa maniera:
dal 15 giugno al 15 luglio 2002 possono chiedere lo svincolo le calciatrici che compiano 29 anni nell'anno solare 2002. E anche quelle più grandi, ovviamente.
Dal 15 giugno 2003 al 15 luglio 2003 potranno chiedere lo svincolo tutte quelle calciatrici che compiranno 27 anni nell'anno solare 2003. E anche quelle più grandi, ovviamente.
Infine, nel luglio 2004 si andrà  a regime: potranno chiedere lo svincolo tutte coloro che compiranno 25 anni prima del 30 giugno 2004.
Una volta superata la soglia dei 25 anni la calciatrice sarà praticamente libera, in quanto ogni anno sarà automaticamente svincolata dalla società di appartenenza e potrà trattare direttamente "nuovi ingaggi" con un'altra società.
In più non notiamo norme sul tipo del vecchio 99 bis che prevedevano dei premi alle "vecchie società". Insomma, si sta andando verso una nuova epoca nella quale il calciatore e la calciatrice guadagnano dignità e le società non potranno più contare, almeno in parte, sul "capitale" costituito dai propri tesserati.

Proviamo a schematizzare in una tabella le "classi" di potenziali svincolate dei prossimi anni


ANNO Si possono svincolare le nate del
2002 1973 - 1972 - 1971 - 1970 e prima
2003 1976 - 1975 - 1974
2004 1979 (fino a giugno) - 1978 - 1977
2005 (a regime) luglio 1979 - giugno 1980
2006 luglio 1980 - giugno 1981
Se ho fatto male i conti correggetemi!

Abbiamo anche preparato un semplice fac-simile della domanda da inviare, in formato txt.



Infine, è interessante leggere anche quanto scriveva nell'aprile 2002 lo stesso presidente della LND Carlo Tavecchio:

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA L.N.D. (SVINCOLI)

Ai Presidenti delle Società aderenti alla L.N.D.

Caro Presidente,
sento il dovere di rivolgermi direttamente per trattare un argomento che riveste una importanza epocale nella vita della Tua Società e conseguentemente nella vita della Lega Nazionale Dilettanti.
Nel Convegno di Bellaria, svoltosi nell'Ottobre del 1999, intitolato " S.O.S. - Non c'è solo il grande calcio" e successivamente nel seminario di Romano d'Ezzelino (Agosto 2000), nonché in rotti gli appuntamenti assembleari nazionali e regionali della P.I.O.C. e della Lega Nazionale Dilettanti, ho anticipato la famosa questione del cosiddetto " vincolo a vita".
I nostri più illus1ri studiosi, giuristi e conoscitori del sistema delle Carte Federali hanno convenuto che l'istituto del vincolo è illegittimo. La normativa europea che tratta il rapporto con le Società "amatoriali" prevede che i tesserati siano soggetti a vincoli annuali, quindi, alla luce di quanto predetto si evince che l 'unica Nazione che mantiene il vincolo è l'Italia.
Dal 1999 in poi, ho cercato, con il contributo fattivo del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, di allontanare il momento della verifica nonostante le pressanti e motivate richieste delle Associazioni Sindacali e degli stessi tesserati, che intendevano ed intendono risolvere la questione davanti alla Magistratura ordinaria, appellandosi a principi giuridico legali riconosciuti dallo stesso sistema federale e dalla Legge dello Stato.
Siamo intervenuti in diversi processi avanti il Pretore ed il Giudice monocratico, sottraendo i contendenti alla sentenza in quanto era manifesta nella fase istruttoria l'intenzione di concedere, da parte del Tribunale, lo svincolo al minore diventato maggiorenne e, quindi, titolare di diritti costituzionalmente riconosciuti.
Sì intuisce, pertanto, che il diciottesimo anno di età diventava lo spauracchio nei confronti delle nostre Società dilettantistiche, che minava la loro stessa sopravvivenza.
La mia più grande preoccupazione è stata quella di non subire un provvedimento ma dì gestione una razionale rivisitazione che tenesse conto, in buona sostanza, della specificità del rapporto che vede l'appartenenza di un calciatore alla Società dilettantistica. In tal senso, tutte le istanze che abbiamo presentato in sede di proposta al Governo per quanto riguarda la Legge sul Volontariato e l'Associazionismo Sportivo e per quanto attiene alle problematiche fiscali ed amministrative, ha sempre tenuto conto della peculiarità e singolarità del rapporto calciatore dilettante - Società dilettantistica.
Pertanto, la Lega si è resa disponibile ad intavolare trattative con l'Associazione Italiana Calciatori che prevedessero l'abolizione del vincolo per i calciatori di età superiore ai 25 anni, derogando in tal senso al principio assunto dai massimi organismi sportivi europei - ad esito di un convegno svoltosi a Nizza che invece individuava tale limite all'età di 23 anni.
Nell'ottica del provvedimento, dopo aver favorito la reintroduzione dello svincolo per accordo (art. 108, delle N.O.I.F.), la Lega ha pattuito l'introduzione graduale dell'abolizione del vincolo, al fine di consentire alle Società aderenti di programmare con certezza l'attività futura, e ponendo al riparo l'intera organizzazione da possibili interventi di organismi esterni, quale ad esempio la Magistratura Ordinaria, che da diverso tempo battono il tasto della illegittimità del vincolo di tesseramento.
Tale gradualità, in sintesi, prevede che a partire dal luglio 2002 possano svincolarsi i calciatori di età superiore ai 29 anni (l'A.I.C, aveva richiesto che si partisse da quello di età superiore ai 28 anni); dal 1° luglio 2003 i calciatori di età superiore ai 27 anni e dal 1° luglio 2004 i calciatori di età superiore ai 25 anni.
Hanno accompagnato tali provvedimenti degli ammortizzatori che hanno previsto il riconoscimento e la riqualificazione dei parametri in atto, quali:
- aumento dei parametri riconosciuti per i trasferimenti con le Società professionistiche di calcio, raddoppiando l'attuale limite di 424, 01 Euro quale moltiplicatore dei passaggi che prevedono il percorso del giovane calciatore richiesto da Società professionistiche;
- rivisitazione del cosiddetto "prernio dì addestramento e formazione tecnica" (art. 99, N.O.I.F.), portandolo a importi onorevoli e remunerativi per le Società dilettantistiche;
- istituzione di un "premio alla camera", finalizzato al riconoscimento economico in favore delle Società che hanno valorizzato calciatori i quali hanno avuto un significativo percorso carrieristico.
Il Consiglio Direttivo di Lega, inoltre, approvando all'unanimità quanto precedentemente comunicatoVi, ha altresì affrontato il tema della previsione degli accordi economici per i calciatori dilettanti, i quali potranno essere sottoscritti, nel rispetto delle vigenti leggi dello Stato, solo da calciatori tesserati con Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega. e cioè Serie D, Serie A, A2 e B di Calcio a Cinque, e Serie A e B di Calcio Femminile.
In questi giorni, si sono ultimati il confronto é la trattativa con l'A.I.C. e la normativa sarà trasmessa, d'intesa, al prossimo Consiglio Federale, affinché possa essere ratificata e resa esecutiva.
Tali normative Don andranno certamente a snaturare l'essenza del movimento dilettantistico, ma saranno di supporto a quest'ultimo per affrontare in maniera meno traumatica possibile le novità proposte dai processi evolutivi sia economici che sociali, richiamandosi alla specificità del mondo sportivo che la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta.
Confido nella benevola accoglienza della proposta e, rendendomi disponibile per qualsiasi ulteriore specificazione, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti ed auguri per un buon finale di stagione sportiva.


UN ANNO DOPO (2003):

Dal comunicato 45 2002/2003 del Comitato Regionele Toscana FIGC-LND
Si trascrive integralmente la comunicazione pervenuta dalla L.N.D. in data 20.5.03 Prot. 3705/CT/MC/nc
“Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che i calciatori che hanno ottenuto all’inizio della corrente stagione sportiva lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter, delle N.O.I.F. – i cosiddetti “over 29”- saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.
Per tale motivo, gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano trasferirsi ad altra Società.
Si fa presente, inoltre, che nella Stagione Sportiva 2003/04 potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nell’anno solare 2003 abbiano compiuto o compiranno il 27° anno di età e cioè i cosiddetti “over 27”.