IL CAMPO E IL TAVOLINO parte terza

Facciamo le ultime precisazioni sul caso "under 20" che tanto fervore ha suscitato. Prima di tutto chiariamo che gli scopi di Calcio Donne Net sono essenzialmente due: dare informazioni sul calcio femminile e dare voce alle atlete, ai tecnici, ale società e alle organizzazioni del calcio femminile. Dare voce a queste realtà significa anche dibattere su questioni spinose, scontrarci con dure prese di posizione. Tutto ciò, se rimane entro i limiti del rispetto e se comporta anche l'ascolto delle opinioni altrui, oltre che la manifestazioni delle proprie, è semplicemente sintomo di passione e di crescita. Meglio un combattuto dibattito piuttosto che il silenzio; meglio una forte critica dell'indifferenza.

E andiamo nel merito: tutto è nato da questa sentenza del giudice sportivo, contenuta nel comunicato 19 della Divisione Calcio Femminile.
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Gara FORTITUDO MOZZECANE – VICENZA 0-1
del 3 novembre 2002





Il Giudice Sportivo,
letto il rapporto arbitrale relativo alla gara indicata in epigrafe;
rilevato che la società Vicenza Calcio Femminile ha impiegato nella predetta gara le seguenti calciatrici:

1 Gonella Francesca 3.2.1989
3 Peretto Marta 11.3.1989
5 Zaccaria Giulia 26.5.1989
6 Lovato Laura 18.5.1989
8 Cappellari Anna 1.3.1989
14 Alighieri Eva  10.9.1990 (entrata al 20’ del secondo tempo in sostituzione della n. 6)

tutte calciatrici di età inferiore agli anni quattordici e non risultanti tesserate per la società, pertanto non aventi titolo per prendere parte alla gara;
visto il punto 6) del regolamento del Torneo Primavera Under 20, secondo cui “Possono partecipare al torneo Under 20 le calciatrici nate a partire dal 1 gennaio 1982 fino al 14° anno di età anagraficamente compiuto” (Com.n° 4 del 7-8-2002), 
letto gli artt. 7.5, lett. a), e 8.1 delle NOIF

P.Q.M.

applica nei confronti della società Vicenza Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda pari a euro 1.033 e la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 2.

Questa sentenza è stata per certi versi clamorosa: soprattutto per l'ammontare della multa: 1033 euro! ma anche perchè, come chiarito dalla Fortitudo Mozzecane, avvenuta per iniziativa del Giudice Sportivo. Ciò è insolito, perchè in genere le irregolarità delle liste di gara vengono prese in esame solo su reclamo di una delle società impegnate nella partita.
Altro fatto strano è che il Giudice ha commesso un piccolo errore: gli articoli chiamati in causa sono quelli del Codice di Giustizia Sportiva e non della NOIF. Insomma si trattava di un Giudice molto più interessato alla lettura delle date di nascita delle calciatrici che non alla lettura delle Carte Federali.

Il Vicenza ha ovviamente reclamato contro la multa, ottenendone la riduzione a 200 euro. Questa la sentenza della Commissione Disciplinare pubblicata sul comunicato 25 della Divisione Calcio Femminile:
 
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 21 novembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri: avv. Nicolò Schillaci, Presidente; dott. Stefano Toschei, avv. Antonio Valori, avv. Alessandro Vannucci, Componenti.
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO FEMMINILE  AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.033,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 06.11.2002 – Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A).

La Commissione Disciplinare,

letti gli atti ed il reclamo proposto dalla Società Vicenza Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2 e dell’ammenda di euro 1022,00, per avere impiegato, nella gara Mozzacane/Vicenza del 3.11.2002, calciatrici di età inferiore ai quattordici anni e non risultanti tesserate per la Società.
La reclamante nel riconoscere fondata la sanzione relativa alla perdita della gara, per aver impiegato calciatrici di età inferiore agli anni quattordici si duole per l’ammenda inflitta in misura “gravosa e sicuramente esosa”. Ciò premesso osserva:
preliminarmente occorre provvedere alla correzione dell’errore materiale risultante dalla decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui si richiama la violazione degli articoli 7.5 lett. a) e 8.1 non delle N.O.I.F. come erroneamente scritto ma del C.G.S.. Ciò premesso appare fondata la doglianza espressa dalla reclamante in ordine alla contestata partecipazione alla gara di calciatrici non tesserate, avendo al contrario dimostrato documentalmente che le minori erano regolarmente inserite nell’organico societario.
Ciò, tuttavia, non fa venir meno la violazione dell’articolo 8.1 (oggi sostituito dall’art. 13.1) del C.G.S. perché, impiegando nel corso della gara, minori degli anni quattordici – che non avevano titolo a partecipare – ha comunque violato disposizioni di norme federali (art. 7.5 lett. a) così come sostituito dall’art. 12.5 lett. a) del C.G.S.).
Va tuttavia riconosciuto che la sanzione, nella misura inflitta appare eccessivamente onerosa e comunque non perequata alla gravità della violazione ed alle motivazioni che l’hanno determinata.
Sanzione equa appare quella di euro 200,00,

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Vicenza Calcio Femminile riduce la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. da euro 1033,00 ad euro 200,00. Nulla per la tassa non versata.

          Il Presidente della C.D.
                     (avv. Nicolò Schillaci)

Uno dei  nodi di tutta la polemica era anche il certificato di maturità agonistica che le ragazze di 14 e 15 anni devono possedere per poter giocare nei campionati LND. A questo proposito riportiamo un'altra sentenza, dal comunicato 24 della Divisione Calcio Femminile.
 
GARA DEL 06/10/2002 
GORDIGE CALCIO RAGAZZE  - FORTITUDO MOZZECANE
In relazione alla gara in oggetto premesso: - che la societa' Fortitudo Mozzecane ha avanzato nei termini reclamo avverso l'omologazione del risultato della stessa, assumendo che la calciatrice Balasso Chiara della societa' Gordige Calcio ragazze non poteva partecipare alla gara; - che cio' derivava dal fatto che la suindicata calciatrice, nata il 27 Gennaio 1987 non e' in possesso della necessaria autorizzazione, per l'annualita'agonistica in corso, del Comitato Regionale competente come stabilito dalle N.O.I.F. (art.34 punto 3) per le giocatrici di eta' inferiore ai 16 anni; - il Giudice Sportivo,sulla base della documentazione agli atti rilevato - che la societa' Gordige C.R. ha presentato certificato medico di idoneita' specifica all'attivita' agonistica valido fino al 27 Marzo 2003; - che la societa' Gordige C.R. ha altresi' presentato al Comitato Regionale una relazione medica che attesta la raggiunta maturita' psicofisica della calciatrice senza scadenza temporale; - che al Comitato Regionale Veneto competente ha rilasciato l'autorizzazione in data 2 Febbraio 2001 poi trascritta nel Comunicato ufficiale nø 32 del 7 Febbraio 2001 considerato - che la raggiunta maturita'una volta accertata non puo' piu' essere disattiva se non da una successiva certificazione medica di cui peraltro non si conosce l'esistenza; - che l'art. 34 delle N.O.I.F. non specifica che detta certificazione deve essere riproposta ad ogni annualita' agonistica; - che deroghe a questo principio potrebbero essere fissate eventualmente dai singoli Comitati Regionali; - che il Comitato Regionale Veneto, competente a decidere sulla posizione della calciatrice Balasso Chiara ha rilasciato l'autorizzazione senza porre scadenza alla stessa delibera - di respingere il reclamo avanzato dalla Societa'Fortitudo Mozzecane; - di omologare conseguentemente il risultato della gara e cioe' Gordige-Fortitudo 2-1; - e di addebitare sul conto della societa' reclamante la relativa tassa di reclamo.

In questo caso ci si riferisce ad una gara della serie B. Il giudice scrive esplicitamente che "la raggiunta maturita'una volta accertata non puo' piu' essere disattiva se non da una successiva certificazione medica".
Questa sentenza è apparentemente in contrasto con una sentenza dello scorso campionato, per la quale l'Atletico Oristano vinse a tavolino contro il Torino, proprio perchè alcune ragazze del Torino avevano la maturità agonistica "scaduta". Il comunicato è il 72 (2001/2002) della Divisione Calcio Femminile.
 
GARA DEL 13/03/2002 TORINO  - ATLETICO ORISTANO C.F.
La societa' Atletico Oristano ha presentato reclamo, nei termini previsti, avverso l'omologazione del risultato della gara in epigrafe assumendo che alla stessa hanno partecipato le calciatrici Melillo Sara, Moscatt Valentina e Bruno Maura tutte nate nel 1987, sprovviste della attestazione di maturita' Psico-fisica ed idoneita' specifica dell'attivita' agonostica del Comitato Regionale competente territorialmente. Il Giudice Sportivo sulla base dei documenti acquisiti rileva che: -tale documentazione e' stata regolarmente rilasciata ai sensi dell'art. 34/3 comma 3 dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta a favore delle calciatrici sottoindicate nei seguenti termini: Bruno Maura: attestato rilasciato in data 9 Novembre 2001 con validita' fino al 11 Ottobre 2002; Melillo Sara: attestato rilasciato in data 18 Ottobre 2001 con validita' fino al 6 Marzo 2002; Moscatt Valentina: attestato rilasciato in data 18 Ottobre 2001 con validita' fino al 13 Dicembre 2001; - Melillo sara e Bruno Maura hanno partecipato alla gara; - l'A.C.F. Torino ha provveduto ha richiedere il rinnovo della autorizzazione per le suddette calciatrici al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta in data 10 Aprile 2002 dopo, quindi, l'effettuazione della gara in oggetto. Pertanto, comportando la mancata autorizzazione del Comitato Regionale l'applicazione dell'art.12 comma 5 del C.G.S., il Giudice Sportivo delibera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della societa' A.C.F. Torino con la conseguente restituzione della tassa reclamo alla societa' Atletico Oristano.

Domanda: perchè la maturità agonistica delle piemontesi scade e quella delle venete non scade? a questa domanda risponde la società Gordige Calcio Ragazze:

"Come la nostra società ha dimostrato, una cosa è la idoneità fisica che è sancita da una visita annuale con scadenza determinata da un decreto ministeriale e specificata nel certificato stesso, altra cosa il certificato di idoneità psico-fisica che non ha scadenza e sancisce una maturità raggiunta che può col tempo aumentare non diminuire.
L'insieme delle due certificazioni mediche consente ai comitati regionali di certificare la raggiunta maturità agonistica, con un documento che, nel caso del Veneto, non riporta date di scadenza e si intende acquisito una volta per tutte.
La differenza con la sentenza della gara tra Torino ed Oristano, sta nel fatto che la certificazione emessa dal comitato Piemonte- Valle d'Aosta riporta una data di scadenza e quindi avrebbe dovuto essere rinnovata.
La differenza tra i comitati pensiamo derivi dal fatto che le NOIF in materia di maturità agonistica femminile sono, purtroppo, interpretabili perchè derivate dal maschile in cui la maturità agonistica si richiede a 15 anni e dai 16 i ragazzi possono giocare gare di Lega, mentre per le ragazze si richiede a 14 anni e dalla stessa età le ragazze possono giocare gare di Lega.
La chiarezza andrebbe fatta a livello delle NOIF; finche non sarà detto se la maturità si deve certificare ogni anno, come le condizioni fisiche, o se è raggiunta una volta per tutte, avremo sempre chi, ignaro che ci sono differenze tra le normative regionali, penserà di poter fare ricorso e portare a casa i tre punti dopo aver perso contro ragazze più giovani o vorrà tutelare la salute delle ragazze delle squadre avversarie, a seconda di come la si vuol mettere."