SCADENZE

Continuiamo a cercare di informare sulle questioni burocratiche e in particolare su un argomento molto delicato come quello del tesseramento. Riportiamo un estratto dal comunicato 36 del Calcio Femminile del Comitato Regionale Sardo che poi è a sua volta un estratto dal comunicato 132/A della F.I.G.C. e datato 7 giugno 2000. Omettiamo le parti che non interessano le donne, ovvero le relazioni con le società professionistiche.
Chi ne vuol sapere di più e/o chi ne sa di più e vuol dire la sua ci scriva.

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L' INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO.......

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in qualsiasi momento dalla società sportiva.
La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

dal 1' luglio 2000 al 30 aprile 2001

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione contratto professionistico..(omissis)....

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" fra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell' ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti peiodi:

a) dal 1' luglio al 20 settembre 2000 (ore 19.00)

b) dal 2 novembre al 13 novembre 2000 (ore 19.00)

Nell' ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di icevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l' accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. Calciatori provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera purchè sia documentato quanto previsto dall' art. 40, comma 11, lett. a), b), c), d), ed e), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l' Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6, 7, 7 bis, 8, 9, e 11 dell' art. 40 delle N.O.I.F. i calciatori cittadini italiani, provenienti o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative diverse da quella Italiana.

Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonchè dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative diverse da quella Italiana (art. 40, comma 10, delle N.O.I.F.).

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da arte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

dal 1' luglio al 15 luglio 2000 (ore 12.00)

(vale la data del deposito o dl timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

dal 1' dicembre al 19 dicembre 2000

(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 20 dicembre 2000.
b) omissis

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DAL SETTORE PER L' ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L' INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE DI CALCIATORI GIOVANI - Art. 107 delle N.O.I.F.

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

dal 1' dicembre al 19 dicembre 2000 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 20 dicembre 2000.