SCADENZE
Continuiamo a cercare di informare sulle questioni
burocratiche e in particolare su un argomento molto delicato come quello
del tesseramento. Riportiamo un estratto dal comunicato 36 del Calcio
Femminile del Comitato Regionale Sardo che poi è a sua volta
un estratto dal comunicato 132/A della F.I.G.C. e datato 7 giugno 2000.
Omettiamo le parti che non interessano le donne, ovvero le relazioni con
le società professionistiche.
Chi ne vuol sapere di più e/o chi
ne sa di più e vuol dire la sua ci
scriva.
TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER
L' INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO.......
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità
e nei termini di seguito riportati:
a) Calciatori "giovani dilettanti"
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento
o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in qualsiasi
momento dalla società sportiva.
La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati stabilisce
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori "non professionisti"
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento
o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:
dal 1' luglio 2000 al 30 aprile 2001
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione contratto professionistico..(omissis)....
2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti"
fra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale
Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista"
nell' ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati
dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
peiodi:
a) dal 1' luglio al 20 settembre 2000 (ore 19.00)
b) dal 2 novembre al 13 novembre 2000 (ore 19.00)
Nell' ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti
suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo
plico raccomandato con avviso di icevimento, ai Comitati Regionali e alle
Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento
per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel
caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato
sempre che l' accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data
di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i
termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i comitati Provinciali
della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)
6. Calciatori provenienti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro
il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto
da Federazione estera purchè sia documentato quanto previsto dall'
art. 40, comma 11, lett. a), b), c), d), ed e), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l' Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento
è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6, 7, 7 bis, 8,
9, e 11 dell' art. 40 delle N.O.I.F. i calciatori cittadini italiani, provenienti
o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente mantenuto
la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in
Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano convocati
per Squadre Nazionali o Rappresentative diverse da quella Italiana.
Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente
la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori,
la propria residenza stabile in Italia, nonchè dichiarare sotto
la propria responsabilità di non essere mai stati convocati per
Squadre Nazionali o Rappresentative diverse da quella Italiana (art. 40,
comma 10, delle N.O.I.F.).
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari
soggette a determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da arte di società dilettantistiche per calciatori
"non professionisti e "giovani dilettanti", devono essere depositate o
inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni
od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione
a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza
dei termini stessi:
dal 1' luglio al 15 luglio 2000 (ore 12.00)
(vale la data del deposito o dl timbro postale di spedizione sempre che
la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data
di chiusura)
dal 1' dicembre al 19 dicembre 2000
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che
la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data
di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire
a far data dal 20 dicembre 2000.
b) omissis
TERMINI E MODALITÀ STABILITI DAL SETTORE PER L' ATTIVITÀ
GIOVANILE E SCOLASTICA PER L' INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE
DI CALCIATORI GIOVANI - Art. 107 delle N.O.I.F.
I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre
possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare,
a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza
entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre
che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
dal 1' dicembre al 19 dicembre 2000 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire
a far data dal 20 dicembre 2000.