rivisto e aggiornato nel luglio 2002

LO SVINCOLO

Ci sono grosse novità nei tesseramenti dei calciatori dilettanti. Finalmente la "barbarie" del vincolo a vita non esiste più e dal 1' luglio 2004 tutti i calciatori dilettanti di 25 o più anni potranno fare tutto quello che gli pare e andare a giocare con chi vogliono. Ma vediamo da vicino le nuove norme e come sarà possibile questa vera e propria rivoluzione culturale.
Tutto inizia con le firme, sulle quali vi rimandiamo all' articolo già pubblicato da tempo.
Dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (per i più terra terra NOIF) leggiamo:

Art. 106
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di Serie”
1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore;
f) opzione del tesseramento quale tecnico; (abrogato)
g) tesseramento quale dirigente di società; (abrogato)
h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”.
i) svincolo per decadenza del tesseramento.
2. I calciatori ”giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.


Il punto a) ci interessa poco perchè non comporta problemi: la società vuole, o comunque è d'accordo sul concedere lo svincolo, quindi la calciatrice non avrà difficoltà ad ottenerlo. Alla fine di ogni stagione agonistica le società ricevono la "lista di svincolo" dal Comitato di appartenenza; se intendono svincolare qualche calciatrice la rimandano indietro dopo aver segnato con una crocetta le calciatrici da svincolare.
Il punto b) è una possibilità che è stata recentemente ripristanata: la calciatrice e la società possono sottoscrivere un accordo nel quale dichiarano che al termine della stagione agonistica le loro strade si separeranno. Una volta depositato questo accordo in federazione, lo svincolo sarà automatico al termine della stagione sportiva. Che bisogna scrivere su questo accordo? Ecco un fac-simile in formato file di testo.
L'accordo va inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato o alla Divisione di competenza. Dovrebbe essere  a carico della società ma può spedirlo anche la stessa calciatrice purche sia firmato dal legale rappresentante (Il Presidente o chi ha delega per farlo e la calciatrice) e su carta intestata o timbro sociale. Ovviamente è accessorio al normale tesseramento e deve essere iviato entro 10 giorni dalla firma del tesseramento (Modulo Giallo)
Ed ecco il "rinato" articolo 108.

Art. 108
Svincolo per accordo
1. Le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.


Il punto c) invece è una possibile soluzione  da parte della calciatrice per ottenere lo svincolo in disaccordo con la società. Leggiamo l'articolo che interessa specificamente questo caso: ho sottolineato alcuni punti che ritengo di particolare importanza (nel testo originale ovviamente tale sottolineature non c'erano).

Art. 109
Svincolo per inattività del calciatore
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione
di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certifi cazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dal le stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.


La cosa è un po' complicata: in pratica la calciatrice dovrebbe sparire per un anno in modo che la società "si dimentichi" di lei, o comunque non abbia più interesse a tenerla fra le proprie tesserate.
Il punto d) è una questione molto controversa. Riguarda le società che rinunciano al campionato di competenza. Sappiamo bene che nella pratica, quasi sempre queste società riescono a mantenere i vincoli, evidentemente quasi sempre ci sono casi eccezionali! (Negli ultimi anni si è instaurata una prassi per la quale perdono i vincoli solo le società che rinunciano alla propria categoria e si iscrivono due categorie più sotto: per esempio dalla A alla C o dalla B alla D. Alle società che rinunciano alla A per iscriversi alla B o rinuncia alla B per iscriversi alla C verranno molto probabilmente riconosciuti i "motivi eccezionali".

Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente
Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato uffi ciale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’At tività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere
svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.


Più interessante il punto e): se la calciatrice cambia residenza può chiedere lo svincolo. Chi ha la possibilità può sfruttare questa regola come escamotage per svincolarsi. Anche in questo caso però occorre far passare un anno.

Art. 111
Svincolo per cambiamento di residenza
1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendo la in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
2. Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.


 I punti f) e g) non ci interessavano e comunque sono stati abrogati (non avevano più senso per esistere). Il punto h) riguarda il professionismo e quindi non il calcio femminile, almeno per ora.
E poi c'è il punto i). Ma quello merita una pagina tutta sua!